Abbiamo letto per voi la guida dell’Agenzia delle Entrate sulle Ristrutturazioni edilizie, con gli aggiornamenti più recenti di maggio 2019.
Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio
È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
A. In cosa consistono
Per i lavori effettuati sia sulle singole unità abitative che sulle parti condominiali è possibile usufruire delle seguenti detrazioni:
- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020.
B. Chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
C. Per quali interventi
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
All’interno della guida potete trovare le tabelle riassuntive dei lavori agevolabili, tra i quali sono compresi sia le pavimentazioni esterne che le coperture (in ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali).
Pavimentazione esterna: nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali.
Tetto: sostituzione dell’intera copertura. Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume.
Tegole: sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti
Per tutte le informazioni e gli approfondimenti scarica la guida completa dell’Agenzia delle Entrare e consulta il sito per conoscere i nostri prodotti, ideali per realizzare ogni tipo di pavimentazione e copertura.